Art. 6 (Procedimento amministrativo)

  1. Gli enti pubblici di cui all’art. 1 possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge. 
  2. I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 indicano: 
a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare; 
b) la struttura organizzativa da impiegare per l'esercizio dell'attività; 
c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare; 
d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; 
e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull'attività amministrativa.

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