- Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 3.
- La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali.
- Il Consiglio regionale, ogni tre anni, organizza una convention regionale, con il coinvolgimento degli organi istituzionali, delle organizzazioni, delle associazioni e degli agenti del terzo settore, al fine di individuare linee di indirizzo per l'attuazione della presente legge e verificarne la realizzazione degli obiettivi.
POLESE Mario - Consigliere Regionale della Regione Basilicata
Art. 5 (Promozione)
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