Art. 5 (Promozione)

  1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 3.
  2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali.
  3. Il Consiglio regionale, ogni tre anni, organizza una convention regionale, con il coinvolgimento degli organi istituzionali, delle organizzazioni, delle associazioni e degli agenti del terzo settore, al fine di individuare linee di indirizzo per l'attuazione della presente legge e verificarne la realizzazione degli obiettivi.

Nessun commento:

Posta un commento