Art. 7 (Sistemi di monitoraggio)

La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività previste dalla presente legge, le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, delle attività sussidiate ai sensi della presente legge.

La Giunta regionale con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

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