RELAZIONE

La presente proposta di legge è finalizzata a disciplinare le modalità di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art.118, quarto comma, della Costituzione, in base al quale: “ Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.”

Da esso discende che gli enti pubblici rappresentativi, indicati nella norma, allorchè decidono di tutelare un diritto sociale, sono impegnati a preferire l’azione dei cittadini, singoli o associati nelle diverse formazioni, che, quindi, diventano il principale riferimento di queste pubbliche iniziative.

Il principio di sussidiarietà, oltre ad avere esplicita consacrazione nell’art. 118, è implicitamente affermato anche nell’art.2 della nostra Carta fondamentale, dove si statuisce la centralità dell’individuo e delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e nell’art. 3, che promuove la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sussidiarietà orizzontale, in sostanza, investe la distribuzione fra privati e pubblici poteri della facoltà di intervenire a tutela di diritti sociali, invertendo l’ambito di iniziativa e decisionale, che viene prioritariamente riconosciuta agli individui, singoli o associati e, solo in via subordinata, allo Stato ed alle sue articolazioni.

La proposta di legge si compone di n. 8 articoli.

All’art. 1 viene enunciata la finalità della legge, che è quella di realizzare il coordinamento fra l’iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata e il ruolo degli enti pubblici territoriali nello svolgimento di attività di interesse generale.

L’art. 2 stabilisce la libertà di iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, senza che la stessa debba essere assoggettata a provvedimenti autorizzatori della P.A. In esso sono altresì esplicitati, con elencazione esemplificativa e non tassativa, gli ambiti in cui trova attuazione il principio di sussidiarietà e le fonti di finanziamento delle attività di interesse generale declinate al successivo art. 4.

L’art. 3 individua i soggetti della sussidiarietà orizzontale.

L’art. 4 definisce, ancora una volta solo a titolo esemplificativo, le attività di interesse generale, escludendo quelle a carattere sanitario e imprenditoriale e ne individua le fonti di finanziamento.

L’art. 5 esprime l’ intento che le attività di interesse generale svolte dai soggetti indicati all’art. 2 siano promosse e supportate dagli enti territoriali e dalle autonomie funzionali.

L’art. 6 disciplina i contenuti dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

L’art. 7 prevede il monitoraggio ed il controllo da svolgere sulle attività oggetto di finanziamento pubblico.

L’art. 8 riguarda la pubblicazione ed entrata in vigore della legge. 

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