Da esso discende che gli enti pubblici rappresentativi, indicati nella norma, allorchè decidono di tutelare un diritto sociale, sono impegnati a preferire l’azione dei cittadini, singoli o associati nelle diverse formazioni, che, quindi, diventano il principale riferimento di queste pubbliche iniziative.
Il principio di sussidiarietà, oltre ad avere esplicita consacrazione nell’art. 118, è implicitamente affermato anche nell’art.2 della nostra Carta fondamentale, dove si statuisce la centralità dell’individuo e delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e nell’art. 3, che promuove la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La sussidiarietà orizzontale, in sostanza, investe la distribuzione fra privati e pubblici poteri della facoltà di intervenire a tutela di diritti sociali, invertendo l’ambito di iniziativa e decisionale, che viene prioritariamente riconosciuta agli individui, singoli o associati e, solo in via subordinata, allo Stato ed alle sue articolazioni.
La proposta di legge si compone di n. 8 articoli.
All’art. 1 viene enunciata la finalità della legge, che è quella di realizzare il coordinamento fra l’iniziativa dei cittadini, in forma singola o associata e il ruolo degli enti pubblici territoriali nello svolgimento di attività di interesse generale.
L’art. 2 stabilisce la libertà di iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, senza che la stessa debba essere assoggettata a provvedimenti autorizzatori della P.A. In esso sono altresì esplicitati, con elencazione esemplificativa e non tassativa, gli ambiti in cui trova attuazione il principio di sussidiarietà e le fonti di finanziamento delle attività di interesse generale declinate al successivo art. 4.
L’art. 3 individua i soggetti della sussidiarietà orizzontale.
L’art. 4 definisce, ancora una volta solo a titolo esemplificativo, le attività di interesse generale, escludendo quelle a carattere sanitario e imprenditoriale e ne individua le fonti di finanziamento.
L’art. 5 esprime l’ intento che le attività di interesse generale svolte dai soggetti indicati all’art. 2 siano promosse e supportate dagli enti territoriali e dalle autonomie funzionali.
L’art. 6 disciplina i contenuti dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge.
L’art. 7 prevede il monitoraggio ed il controllo da svolgere sulle attività oggetto di finanziamento pubblico.
L’art. 8 riguarda la pubblicazione ed entrata in vigore della legge.
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