Art. 1 (Finalità)

  1. Con la presente legge la Regione Basilicata persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e all’ art. 1 dello Statuto regionale, disciplinando i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i princìpi di sussidiarietà orizzontale e l’azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali.