Art. 4 (Oggetto della sussidiarietà orizzontale)

  1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini quelle inerenti ai servizi pubblici sociali, ai servizi culturali, ai servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, ai servizi alla persona e ai servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l'auto orientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.
  2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e a quelle a carattere strettamente economico - imprenditoriale e sono realizzate con risorse degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziarle.

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