Art. 3 (Soggetti della sussidiarietà orizzontale)

  1. I soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono: 
a) i cittadini, singoli o associati; 
b) le famiglie; 
c) le imprese; 
e) gli agenti del terzo settore.

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