Art. 2 (Principi generali)

  1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura. 
  2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

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