tag:blogger.com,1999:blog-60470661679864688222024-03-05T15:33:17.894+01:00Legge Cittadinanza Attiva | Regione BasilicataPOLESE Mario - Consigliere Regionale della Regione BasilicataPatrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/02187509168483761711noreply@blogger.comBlogger8125tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-29550856814974483952016-02-23T01:17:00.003+01:002016-02-23T01:23:27.689+01:00Art. 1 (Finalità)<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Con la presente legge la Regione Basilicata persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e all’ art. 1 dello Statuto regionale, disciplinando i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i princìpi di sussidiarietà orizzontale e l’azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali. <a name='more'></a></li>
<li>Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono ledere l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti da essi acquisiti .</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
</ol>
</div>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-59916283435798513832016-02-23T01:16:00.000+01:002016-02-23T01:23:36.136+01:00Art. 2 (Principi generali)<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura. <a name='more'></a></li>
<li>L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.</li>
</ol>
</div>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-63610941692521838612016-02-23T01:15:00.000+01:002016-02-23T01:23:57.746+01:00Art. 3 (Soggetti della sussidiarietà orizzontale)<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>I soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono: <a name='more'></a></li>
</ol>
</div>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
a) i cittadini, singoli o associati; </blockquote>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
b) le famiglie; </blockquote>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
c) le imprese; </blockquote>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;">
e) gli agenti del terzo settore.</blockquote>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-88774843531838397472016-02-23T01:07:00.003+01:002016-02-23T01:23:51.053+01:00Art. 4 (Oggetto della sussidiarietà orizzontale)<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini quelle inerenti ai servizi pubblici sociali, ai servizi culturali, ai servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, ai servizi alla persona e ai servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l'auto orientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.<a name='more'></a></li>
<li>Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e a quelle a carattere strettamente economico - imprenditoriale e sono realizzate con risorse degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziarle.</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
</ol>
</div>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-11978638450341670612016-02-23T01:06:00.005+01:002016-02-23T01:24:05.765+01:00Art. 5 (Promozione)<ol>
<li><div style="text-align: justify;">
Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 3.</div>
<a name='more'></a></li>
<li style="text-align: justify;">La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali.</li>
<li style="text-align: justify;">Il Consiglio regionale, ogni tre anni, organizza una convention regionale, con il coinvolgimento degli organi istituzionali, delle organizzazioni, delle associazioni e degli agenti del terzo settore, al fine di individuare linee di indirizzo per l'attuazione della presente legge e verificarne la realizzazione degli obiettivi.</li>
</ol>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-85629729396066634672016-02-23T01:02:00.000+01:002016-02-23T01:24:15.071+01:00Art. 6 (Procedimento amministrativo)<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Gli enti pubblici di cui all’art. 1 possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge. <a name='more'></a></li>
<li>I progetti relativi alle attività di cui al comma 1 indicano: </li>
</ol>
<blockquote class="tr_bq">
a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare; </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
b) la struttura organizzativa da impiegare per l'esercizio dell'attività; </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare; </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull'attività amministrativa.</blockquote>
</div>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-7448159249845064442016-02-23T00:47:00.003+01:002016-02-23T01:24:24.983+01:00Art. 7 (Sistemi di monitoraggio)<div style="text-align: justify;">
La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività previste dalla presente legge, le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, delle attività sussidiate ai sensi della presente legge.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a name='more'></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La Giunta regionale con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.</div>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6047066167986468822.post-16519294468307253172016-02-23T00:46:00.002+01:002016-02-23T01:24:32.734+01:00Art. 8 (Pubblicazione )<div style="text-align: justify;">
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.</div>
Patrizio Pinnaro'http://www.blogger.com/profile/03594114364230716929noreply@blogger.com0